Divorziare consensualmente costerà oggi non più di 16 euro, mentre l’assistenza nell’iter da parte di un avvocato diventa facoltà dei coniugi
ORISTANO - L’11 dicembre 2014 è entrata in vigore la norma che permette di separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione o divorzio, in maniera consensuale, senza rivolgersi ad avvocati e al tribunale. I coniugi non dovranno fare altro che presentare una richiesta congiunta all’ufficiale dello stato civile del Comune di residenza di uno dei due o in cui è iscritto l’atto matrimonio a seguito di celebrazione o dove sono trascritti gli atti di matrimonio celebrato con rito religioso e di matrimonio celebrato all’estero.
Di tale modalità semplificata, che prevede l’assistenza facoltativa di un avvocato, potranno nello specifico avvalersi tutte quelle coppie che non hanno figli minori, figli maggiorenni sottoposti a tutela, curatela e amministrazione di sostegno, figli maggiorenni portatori di handicap grave (Legge n.104/1992), economicamente non autosufficienti e quelle coppie che raggiungano l’accordo senza alcuna clausola avente carattere dispositivo sul piano patrimoniale.
In presenza di figli minori o maggiorenni rientranti nelle categorie enunciate è tuttavia prevista la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita con l’assistenza di almeno un avvocato per parte. Dopo la presentazione degli appositi moduli all’ufficiale dello stato civile poi i coniugi dovranno incontrarsi per sottoscrivere l’accordo, occasione dalla quale passeranno poi non meno di trenta giorni prima della conferma e dell’ufficializzazione. Il procedimento infine prevede un costo massimo di 16 euro da versare all’atto della firma dell’accordo.
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